Sez. L, Sentenza n. 11508 del 02/09/2000 (Rv. 539944 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Spettanza - Condizioni - Fattispecie relativa all'assegnazione di dipendenti delle Ferrovie dello Stato ad altra sede per temporanea disattivazione della sede di provenienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE
Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che l'assegnazione del lavoratore a sede diversa da quella abituale abbia carattere temporaneo; non può pertanto riconoscersi il suddetto diritto al dipendente delle Ferrovie dello Stato assegnato ad una sede diversa per chiusura della tratta ferroviaria dove prestava servizio, dovendo tale assegnazione ritenersi definitiva per il venire meno, a causa della disattivazione della sede di provenienza, di ogni collegamento funzionale del lavoratore con la sua unità lavorativa originaria, a nulla rilevando la prevista temporaneità della chiusura di tale unità lavorativa (nella specie, per un biennio), attesa la definitiva cessazione dell'attività del lavoratore presso di essa e la riferibilità della richiesta temporaneità esclusivamente all'assegnazione del lavoratore ad altra sede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)