diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12225 del 02/11/1999 (Rv. 530856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla; la temporaneità dell'assegnazione costituisce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta. Ne consegue che ai fini del sorgere del suddetto diritto è irrilevante che il lavoratore renda abitualmente la prestazione nel luogo in cui è stato assunto dal quale abiti lontano. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 27 del CCNL meccanici industria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)