Sez. L - , Sentenza n. 16024 del 18/06/2018 (Rv. 649355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Indennità sostitutiva - Opzione esercitata in esito alla fase sommaria del rito c.d. Fornero - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 3, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'ordinanza di reintegrazione pronunziata all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero è equipollente alla sentenza, testualmente prevista in detta norma, trattandosi di provvedimento immediatamente esecutivo e suscettibile di passaggio in giudicato in assenza di opposizione, avuto anche riguardo alla finalità dell'istituto del diritto di opzione, quale strumento di semplificazione dei rapporti in funzione transattiva della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)