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Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 13/04/2001 (Rv. 545922 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) | Proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio - Recinzione - Legittimità - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-04-13
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545922-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI)

Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell' art. 1064 cod. civ. il transito per "l'utilitas" del fondo dominante è libero e comodo; né viola l' art. 833 cod. civ. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)