Sez. 2, Sentenza n. 5564 del 13/04/2001 (Rv. 545922 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) | Proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio - Recinzione - Legittimità - Fondamento - Condizioni.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI)
Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell' art. 1064 cod. civ. il transito per "l'utilitas" del fondo dominante è libero e comodo; né viola l' art. 833 cod. civ. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 833
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)