Sez. 2, Sentenza n. 2267 del 14/03/1997 (Rv. 503008 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO | Fondo gravato da servitù - Legittimità della chiusura - Condizioni.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO
Ai sensi dell'art. 841 cod. civ. il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite, se esso è gravato da servitù, di rendere possibile l'esercizio di questa, adottando mezzi idonei a contemperare i due diritti, pur se con un minimo e trascurabile disagio per il titolare del diritto di servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)