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Sez. L, Sentenza n. 7457 del 21/05/2002 (Rv. 554601 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza di comparizione - Conseguente ordinanza di convalida dell'ordinanza - ingiunzione - Impugnazione - Mezzo - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Normativa relativa alla appellabilità secondo il rito del lavoro delle sentenze di primo grado relative alle violazioni in oggetto - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554601-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la norma dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - che prevede la ricorribilità in cassazione del provvedimento con il quale il giudice di primo grado convalida l'ordinanza - ingiunzione nel caso in cui l'opponente o il suo procuratore non si presentino alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento- si applica anche nei procedimenti relativi alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi. Infatti, il combinato disposto degli artt. 35, comma quarto, della citata legge n. 689 del 1981 e degli artt. 440, 442 e 443 cod. proc. civ. - da cui si desumono l'appellabilità (secondo il rito del lavoro e salvo il limite di valore di lire cinquantamila) delle decisioni di primo grado relative alle suddette controversie e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione immediato- è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui, a seguito della revoca dell'ordinanza - ingiunzione, il giudizio di opposizione venga ad instaurarsi e sia definito con una sentenza che decide la controversia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida di una ordinanza - ingiunzione relativa a sanzioni amministrative attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi in materia di previdenza obbligatoria emessa dal giudice civile ordinario a causa della mancata comparizione degli opponenti e dei loro procuratori alla prima udienza di comparizione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)