Sez. 1, Sentenza n. 1952 del 05/03/1997 (Rv. 502802 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore - Conseguente convalida dell'ordinanza ingiunzione - Impugnazione per Cassazione - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pretorile ex art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che abbia convalidato l'ordinanza - ingiunzione dell'autorità amministrativa, di pagamento di una somma pecuniaria a titolo di sanzione amministrativa, per non essersi l'opponente (o il suo procuratore) presentato alla prima udienza e non aver addotto un legittimo impedimento, è limitato ai soli presupposti in base ai quali è stato pronunciato il provvedimento di convalida, e - cioè - la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, e l'esistenza - o meno - del legittimo impedimento a comparire, ai fini del controllo della valutazione del fatto dedotto, in sede pretorile, come impedimento. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso, quando con esso si deducano censure inerenti al merito dell'infrazione, in base alla quale era stata emessa l'ingiunzione, e che, proposte con l'opposizione, non poterono essere vagliate dal Pretore, a causa della mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)