Sez. L, Sentenza n. 15376 del 09/08/2004 (Rv. 575473 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizioni ad ordinanza ingiunzione nelle materie indicate dall'art. 35 legge 689 del 1981 - Appellabilità - Configurabilità - Immediata ricorribilità in cassazione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Le opposizioni a sanzione amministrativa nelle materie delimitate dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che per esse prevede l'applicabilità del rito del lavoro, sono sottratte al regime previsto dall'art. 23 della legge n.689 del 1981, che sancisce l'immediata ricorribilità in cassazione della sentenza emessa in primo grado.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)