Sez. L, Sentenza n. 506 del 21/01/1981 (Rv. 410982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRETESA DEL LAVORATORE - TITOLI DI INVESTITURA O DI STUDIO POSSEDUTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRETESA DEL LAVORATORE - TITOLI DI INVESTITURA O DI STUDIO POSSEDUTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In Sede di applicazione dell'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300 (che ha sostituito il testo dell'art 2103 cod civ) sono irrilevanti i titoli di investitura o di studio posseduti dal lavoratore che rivendica la qualifica superiore, giacche, eccettuato il caso in cui esclusivamente a titoli del genere sia ancorata la attribuzione della qualifica e salvo ogni giudizio sulla validita di limitazioni simili poste dalla disciplina collettiva, quel che occorre valutare e se il lavoratore abbia esercitato mansioni superiori a quelle corrispondenti ala qualifica assegnatagli, in quanto e tale Esercizio, come fatto, che da solo si sostituisce ai requisiti formali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)