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Sez. 2, Sentenza n. 11296 del 16/11/1993 (Rv. 484353 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere | Indennizzo ex art. 2041 cod. civ. - Debito di valore - Svalutazione monetaria in atto al momento della pronuncia - Liquidazione d'ufficio - Mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo - Prova del pregiudizio dell'interessato - Necessità - Esclusione - Mancato godimento dei frutti - Interessi legali - Liquidazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484353-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere

L'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa a norma dell'art. 2041 cod. civ., in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, configura un debito di valore e non di valuta, per cui esso va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche di ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di un specifico pregiudizio dell'interessato, dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire e compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti, con decorrenza dalla data della perdita del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento e, quindi, nel caso in cui questo si ricolleghi ad esborsi o erogazioni, dalle date di questi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)