Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007 (Rv. 597524 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Indennizzo dovuto ex art. 2041 cod. civ. - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze - - Svalutazione monetaria - Liquidazione - Criteri - Somma liquidata - Interessi - Natura - Spettanza - Decorrenza - Cumulo con la rivalutazione - Ammissibilità - Portata - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
Quale credito di valore, l'indennizzo ex art.2041 cod. civ. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)