Sez. L, Sentenza n. 13906 del 20/10/2000 (Rv. 541124 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo - Presupposti - Contestazione degli addebiti - Necessità - Garanzia dell'inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare e dell'affissione di quest'ultimo - Esclusione - Fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa riferito a comportamenti qualificati come contrari all'obbligo di fedeltà.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (già previsto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore. (Fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa riferito a comportamenti ritenuti contrari all'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)