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Sez. L, Sentenza n. 3949 del 02/10/1989 (Rv. 463787 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ANTOLOGICAMENTE DISCIPLINARE - PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - NECESSITÀ - RECESSO PER GIUSTA CAUSA O PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRESUPPOSTI - INCLUSIONE DEI FATTI CONTESTATI IN UN CODICE DISCIPLINARE ED AFFISSIONE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463787-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ANTOLOGICAMENTE DISCIPLINARE - PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI - NECESSITÀ - RECESSO PER GIUSTA CAUSA O PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PRESUPPOSTI - INCLUSIONE DEI FATTI CONTESTATI IN UN CODICE DISCIPLINARE ED AFFISSIONE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro - e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta che per l'Esercizio del potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (il quale trova già la sua fonte negli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) occorrano in ogni caso la inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare e la affissione del medesimo, non essendovi necessità di tali presupposti in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o non penalmente sanzionato) risiede non già nelle Disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore bensì nella coscienza sociale quale minimum etico. Consegue che in caso di licenziamento in tronco intimato per violazioni di tale tipo - la cui individuazione (nella specie, appropriazione di somme da parte di esattori di pedaggi autostradali) è rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudice del merito - non ricorre un'ipotesi di nullità formale del licenziamento e, quindi, di esonero del lavoratore dall'Onere d'impugnazione nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966. (V 5974/88, mass n 460414; (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)