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Sez. 1, Sentenza n. 4746 del 29/05/1997 (Rv. 504756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Presso il procuratore costituito e domiciliatario nel precedente grado - Mancato reperimento del procuratore nel domicilio indicato - Procuratore iscritto all'albo professionale della circoscrizione di appartenenza del giudice della sentenza impugnata - Conseguente onere della parte richiedente la notifica - Effettuazione della notifica nel nuovo domicilio risultante presso l'albo professionale - Necessità - Profili di contrasto con l'art. 24 Costit. - Insussistenza - Negativo esito delle ricerche del nuovo domicilio - Conseguenze - Notificazione personale alla parte - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Con riferimento alla notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito e domiciliatario della parte nella precedente fase di giudizio, ed alla eventualità del mancato reperimento di quest'ultimo nel domicilio eletto, in quanto trasferitosi, ove il procuratore suddetto sia iscritto nell'albo professionale della circoscrizione alla quale appartiene il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, la notifica va effettuata nel nuovo domicilio accertabile presso l'albo professionale. Un tal onere di accertamento, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto si tratta di un adempimento agevolmente espletabile, e, solo nell'ipotesi in cui il nuovo domicilio del procuratore non si renda accertabile con mezzo idoneo, viene a configurarsi una situazione del tutto analoga all'irreperibilità, in presenza della quale si viene a determinare una situazione del tutto analoga a quella in cui manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, onde si rende applicabile il criterio ulteriormente sussidiario previsto dall'art. 330 ultimo comma cod. proc. civ. e quindi l'impugnazione va notificata personalmente alla parte, ai sensi degli artt. 137 e seg. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., DPR 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)