Sez. L, Sentenza n. 11086 del 23/12/1994 (Rv. 489377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita nei confronti del procuratore costituito non già nello studio del medesimo, ma in altra abitazione di sua proprietà - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Art. 291, primo comma, cod. proc, civ, - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre unicamente quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare in alcun modo lo schema tipico dell'istituto, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in un luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma abbia pur sempre un qualche riferimento col destinatario medesimo. Pertanto la notificazione eseguita nei confronti del procuratore costituito, ma non già nello studio del medesimo, bensì in altra abitazione di sua proprietà, integrando la violazione dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., non può considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto rientra pur sempre nel modello delineato dagli artt. 137 e segg. cod. proc.civ., essendo invece affetta da nullità, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 291, primo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)