Sez. 6, Sentenza n. 9960 del 27/01/2005 Ud. (dep. 14/03/2005) Rv. 231048 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - utilizzabilità degli atti assunti | Applicabilità della sanzione prevista dall'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, a qualsiasi caso di acquisizione o trasmissione di documenti o altri mezzi di prova provenienti dall'autorità giudiziaria estera - Esclusione - Limitazione allo specifico ambito delle rogatorie all'estero - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - utilizzabilità degli atti assunti
La sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie "all'estero". Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'Autorità giudiziaria italiana.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1 CORTE COST., Legge 05/10/2001 num. 367 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)