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Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 10/11/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 208942 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa - Valutabilità degli elementi desumibili dal giudizio penale ai fini dell'affermazione della pericolosità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208942-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Atteso il disposto di cui all'art.166, comma II, cod.pen., nella parte in cui quest0 prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire "in alcun caso, di per sè, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione", il giudice della prevenzione, qualora ritenga di affermare la pericolosità del proposto, può valutare a tal fine gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna solo unitamente ad altri e diversi elementi, desumibili "aliunde".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)