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Sez. 5, Sentenza n. 32522 del 11/07/2006 Cc. (dep. 29/09/2006) Rv. 235198 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misura di prevenzione personale fondata su dati relativi a procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235198-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, il principio per il quale la pericolosità di un soggetto, di cui sia accertata la presumibile appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, è da ritenersi latente ed attuale, salvo prova positiva di avvenuto recesso, non può trovare applicazione qualora nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, la quale implica il giudizio positivo sull'astensione dal commettere ulteriori reati per il futuro ed è, pertanto, incompatibile con il presupposto della misura di prevenzione. Ne consegue che, in tale ipotesi, devono essere adeguatamente valutati i dati favorevoli al proposto quali l'assenza, nella specie, di nuove manifestazioni criminose ed il decorso del tempo che, altrimenti neutro, diventa in tal caso rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)