Sez. 1, Sentenza n. 1552 del 01/03/1990 (Rv. 465598 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - COLPA DELL'ESPROPRIANTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - COLPA DELL'ESPROPRIANTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il principio secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, il diritto al risarcimento del maggior danno (art. 1224 cpv. Cod. civ.) è condizionato alla prova del colpevole ritardo nell'adempimento, vale anche per il ritardo nel pagamento dell'indennità di espropriazione, del quale l'espropriante risponde non già di per sè, a titolo di responsabilità oggettiva, in base alla divergenza fra quanto "depositato" in forza della perizia amministrativa e quanto dovuto a conclusione dell'iter procedimentale in Sede contenzioso-giurisdizionale, ma solo se il ritardo è stato determinato dalla sua volontà colpevole. Tuttavia, la colpa dell'espropriante deve ritenersi sussistente per il periodo successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. 21 luglio 1983 n. 223) dei criteri riduttivi fissati dalla legge per il calcolo dell'indennità (legge 29 luglio 1980 n. 385, che aveva reintrodotto in via provvisoria le norme fissate dall'art. 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865, già dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 5 del 1980), non potendo escludersi la possibilità di prefigurarsi l'eventuale inadeguatezza dell'indennità e così di porvi rimedio tempestivamente. (V 3027/87, mass n 452124; (V 226/86, mass n 443868; (Conf 806/89, mass n 461825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)