Sez. 1, Sentenza n. 226 del 16/01/1986 (Rv. 443868 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUPPOSTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUPPOSTI.*
Con riguardo alla maggior somma che venga liquidata in favore dell'espropriato a titolo d'indennità per occupazione legittima, in esito al giudizio di opposizione avverso la Determinazione di essa in Sede amministrativa, il riconoscimento dell'ulteriore danno derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., postula la mora del debitore, cioè un suo ritardo colpevole nell'adempimento, e deve essere pertanto negato quando l'espropriante si sia uniformato alla disciplina del procedimento espropriativo, versando l'indennità in tale Sede posta a suo carico, senza la possibilità di prefigurarsi un'eventuale sua inadeguatezza, né comunque di porvi rimedio in via preventiva. (V 7585/83, mass n 432187; (V 830/82, mass n 418649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)