Sez. L, Sentenza n. 7119 del 16/05/2002 (Rv. 557628 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti con il ricorso o la memoria difensiva - Ammissibilità - Provvedimento di ammissione da parte del giudice - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dall'art. 467 cod. proc. civ.) esige, a pena di decadenza, che essi siano indicati specificamente nel ricorso dell'appellante o nella memoria dell'appellato e depositati unitamente a tali atti, in tal modo detti documenti restano sottratti ad una preventiva valutazione di indispensabilità (e perciò ad un provvedimento di ammissione), e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)