Sez. L, Sentenza n. 5764 del 14/11/1984 (Rv. 437437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IRRILEVANZA DELLA SUSSISTENZA O NON, IN CONCRETO, DEL RISCHIO D'INFORTUNIO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38 E 53 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IRRILEVANZA DELLA SUSSISTENZA O NON, IN CONCRETO, DEL RISCHIO D'INFORTUNIO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38 E 53 COST. - ESCLUSIONE.*
L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che impone l'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione all'uso di determinate macchine, apparecchi e impianti, indipendentemente dalla dimostrazione della sussistenza di un concreto rischio d'infortunio - non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 53 cost., atteso in particolare che, secondo la norma denunciata, il rapporto assicurativo antinfortunistico è pur sempre condizionato dall'esistenza di un rischio specifico, sia pure minimo, presuntivamente e preventivamente valutato dal legislatore, in relazione a situazioni differenziate determinate dall'uso della macchina, apparecchio o impianto, e che l'Onere correlativo di contribuzione, peraltro proporzionato all'entità del rischio, non è riconducibile nell'ambito del sistema tributario. (V 4589/83, mass n 429461; (V 524/82, mass n 418233).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)