Sez. 1, Sentenza n. 3126 del 12/05/1981 (Rv. 413690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE - RILEVANZA - FORME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE - RILEVANZA - FORME.*
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione di cui all'art 327 cod proc civ si applica anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale e decorre dalla pubblicazione della decisione che, a seguito della normativa di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, e da ritenersi effettuata col deposito della decisione in cancelleria e l'apposizione su di essa della data e della firma a cura del cancelliere, secondo il disposto dell'art 38 del citato DPR. (Conf 5286/79, mass n 401881; (Conf 4373/79, mass n 400893).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)