Sez. 1, Sentenza n. 3442 del 07/06/1982 (Rv. 421418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI E TERMINE ANNUALE - DECORRENZE RISPETTIVE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI E TERMINE ANNUALE - DECORRENZE RISPETTIVE.*
Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale è ammissibile ai sensi dell'art. 111 cost. E soggetto alle norme del codice di rito anche per quanto riguarda i termini processuali. Pertanto, il termine di sessanta giorni per la sua proposizione, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. decorre dalla notificazione dell'intera decisione al procuratore costituito, mentre, se la notificazione non ha avuto luogo, il termine per la proposizione del ricorso stesso è quello annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. decorrente dalla pubblicazione mediante deposito della decisione nella segreteria della commissione tributaria centrale. (Conf 5994/81, mass n 416779; (Conf 4016/81, mass n 414668; (Conf 3126/81, mass n 413690).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)