Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 19/10/1967 (Rv. 329856 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE (ORALE) - LIMITAZIONE DELLA PROVA - ESONERO A FAVORE DEL LEGITTIMARIO - PARZIALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA TESTIMONIALE (ORALE) - LIMITAZIONE DELLA PROVA - ESONERO A FAVORE DEL LEGITTIMARIO - PARZIALE - ESCLUSIONE.*
L'esonero della limitazione della prova che, spetta in materia di simulazione, al legittimario il quale agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di riserva, non puo ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte nel caso che l'impugnazione dell'atto, una volta accolta, sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, cosi che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualita sia in quella di successore a titolo universale. In tal caso il legittimario e esonerato in modo completo dalle suddette limitazioni probatorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)