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Sez. 3, Sentenza n. 3149 del 25/10/1974 (Rv. 371634 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - AZIONE DEL LEGITTIMARIO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - ESERCIZIO - NECESSITA - RIACQUISTO DEL BENE AL PATRIMONIO EREDITARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371634-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - AZIONE DEL LEGITTIMARIO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - ESERCIZIO - NECESSITA - RIACQUISTO DEL BENE AL PATRIMONIO EREDITARIO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo e puo, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, siffatto esonero dalle limitazioni probatorie, a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima, non puo ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualita, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto assolutamente simulato per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa. (Conf 2524'67, mass n 329856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)