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Sez. 2, Sentenza n. 1049 del 21/02/1986 (Rv. 444553 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER SIMULAZIONE DI UN ATTO DEL "DE CUIUS" DA PARTE DEL LEGITTIMARIO IN QUANTO LESIVO DELLA QUOTA DI LEGITTIMA - LIMITI PROBATORI IMPOSTI ALLE PARTI - INSUSSISTENZA - EFFETTI - AZIONE DI SIMULAZIONE PROPOSTA DAL LEGITTIMARIO PER LA RIACQUISIZIONE IN QUANTO EREDE DEL BENE OGGETTO DEL NEGOZIO SIMULATO - LIMITI DI PROVA EX ART. 2722 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444553-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER SIMULAZIONE DI UN ATTO DEL "DE CUIUS" DA PARTE DEL LEGITTIMARIO IN QUANTO LESIVO DELLA QUOTA DI LEGITTIMA - LIMITI PROBATORI IMPOSTI ALLE PARTI - INSUSSISTENZA - EFFETTI - AZIONE DI SIMULAZIONE PROPOSTA DAL LEGITTIMARIO PER LA RIACQUISIZIONE IN QUANTO EREDE DEL BENE OGGETTO DEL NEGOZIO SIMULATO - LIMITI DI PROVA EX ART. 2722 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*

Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", perché lesivo della sua quota di legittima, è svincolato, per la sua veste di terzo, dai limiti della prova imposti alle parti, e ha il diritto di giovarsi di tutti gli effetti derivanti dall'accertamento della simulazione, anche per quel che riguarda i suoi diritti di erede, senza che la relativa domanda faccia risorgere limitazioni probatorie. Soggiace, invece, ai limiti di prova stabiliti dagli art. 2722 e seguenti cod. civ. il legittimario il quale proponga l'Azione di simulazione esclusivamente come erede per la riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario. (V 3149/74, mass n 371634; (V 1361/69, mass n 340083; (Conf 5515/84, mass n 437181; (Conf 866/81, mass n 411364; (Conf 4612/80, mass n 408430; (Conf 4635/79, mass n 401169; (Conf 1244/77, mass n 384932; (Conf 3499/75, mass n 377669; (Conf 2524/67, mass n 329856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)