Sez. U, Sentenza n. 2085 del 04/05/1989 (Rv. 462664 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - SOMME DEPOSITATE SU CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESTAZIONE AD UN'AMBASCIATA STRANIERA - MISURE CAUTELARI OD ESECUTIVE - DIFETTI DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - SOMME DEPOSITATE SU CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESTAZIONE AD UN'AMBASCIATA STRANIERA - MISURE CAUTELARI OD ESECUTIVE - DIFETTI DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Con riguardo alle somme depositate su conto corrente bancario intestato ad un'ambasciata straniera, e quindi destinate a finanziare le funzioni istituzionali di stato estero, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ordine all'adozione di misure cautelari od esecutive, alla stregua di conforme norma consuetudinaria internazionale e dell'adeguarsi ad essa dello stato italiano, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione. (enunciando il riportato principio, le S.U. Hanno anche precisato che, nella specie, non era invocabile l'art. 31 della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967 n. 804, riguardante l'immunità per gli Atti che l'agente diplomatico compie quale privato, e che, inoltre, difettava anche il decreto ministeriale di autorizzazione dell'esecuzione forzata previsto dall'art. 1 del R.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621). (V 2316/86, mass n 445445).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 543, Regio Decr. Legge 30/08/1925 num. 1621 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/04/1961 num. 31, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)