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Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 19/04/2002 (Rv. 553871 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Diritto all'indennità di occupazione - Prescrizione - Decorrenza - Liquidazione dell'indennità di esproprio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553871-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'espropriato all'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, non è necessario che si sia provveduto alla liquidazione dell'indennità di esproprio, essendo il diritto esercitabile anche prima di quest'ultima, atteso che l'indennità di occupazione va liquidata, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in una percentuale dell'indennità "che sarebbe dovuta" per l'espropriazione dell'area, ossia non dell'indennità di espropriazione in concreto liquidata, bensì di quella determinata in base ad un calcolo virtuale, riferito al valore dell'area al tempo dell'occupazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)