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Sez. 2, Sentenza n. 2319 del 16/04/1982 (Rv. 420198 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420198-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio per cui il giudice del merito che faccia proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad una particolare motivazione non è applicabile allorché la situazione si presenti con speciali peculiarità, messe in luce dalla parte dissenziente da tali conclusioni; in tal caso l'Obbligo della motivazione non viene soddisfatto da un puro e semplice richiamo alle medesime, ma postula l'esame critico di esse, e più precisamente l'esposizione delle ragioni per le quali dette peculiarità non sono idonee ad inficiare il giudizio del consulente. (V 5447/81, mass n 416162; (V 4382/81, mass n 415082; (V 3628/81, mass n 414242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)