Sez. 1, Sentenza n. 14098 del 17/06/2009 (Rv. 609187 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Indispensabilità - Valutazione attinente al rito - Conseguenze - Sindacabilità in sede di legittimità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, secondo comma, in relazione al processo del lavoro - non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte: ne consegue che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimità l'erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)