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Sez. 4, Sentenza n. 28558 del 13/05/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232436 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Soggetto agli arresti o in detenzione domiciliare - Comparizione davanti all'A.G. - Richiesta di autorizzazione - Onere del richiedente - Sussistenza - Obbligo di provvedere da parte dell'A.G. procedente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232436-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui una persona si trovi in stato di arresto o detenzione domiciliare per altra causa e debba comparire per ragioni di giustizia davanti all'Autorità giudiziaria, ha l'onere, allorché intenda farlo, di chiedere al giudice competente (giudice della cautela o magistrato di sorveglianza) l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di detenzione per il tempo necessario. Non sussiste per contro alcun obbligo di provvedere a carico dell'A.G. procedente, la quale non ha la disponibilità dello stato di libertà del soggetto, che invece possiedono il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competenti, ai quali soltanto spetta, ex art. 22 att. del codice di rito, di disporre, a seguito della richiesta, l'accompagnamento o la traduzione del soggetto qualora ritengano le esigenze di sicurezza prevalenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)