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Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006 (Rv. 593925 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Attribuzione della rendita catastale - Immobili a destinazione speciale - Procedura DOCFA - Stima diretta dell'immobile - Rapporti con l'avviso di classamento - Atto presupposto - Conoscibilità da parte del contribuente - Sussistenza - Mancata riproduzione o allegazione all'avviso - Difetto di motivazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593925-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gl'immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (nella fattispecie la S.C. ha peraltro aggiunto che, come risultava dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva avuto effettiva conoscenza dell'atto presupposto ed aveva potuto svolgere la propria difesa con pienezza di mezzi ed argomenti).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., DPR 12/01/1949 num. 1142 art. 56, Decr. Minist. Finanze 18/04/1994 num. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)