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Sez. F, Sentenza n. 31280 del 02/09/2025 Cc. (dep. 18/09/2025) Rv. 288583-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Custodia cautelare applicata per un reato unificato dalla sentenza di appello ad altro più grave ex art. 81 cpv. cod. pen. - Annullamento con rinvio per il reato più grave ritenuto dalla sentenza di appello - Perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - Pena di riferimento - Pena inflitta nella sentenza di primo grado - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288583-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

Ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare personale applicata per un reato unificato nel giudizio di appello ad altro più grave sotto il vincolo della continuazione, quando la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente alla condanna pronunciata per il secondo delitto in riforma di decisione di assoluzione, e resta ferma l'affermazione di responsabilità per il fatto costituente titolo cautelare, occorre fare riferimento alla pena inflitta per quest'ultimo in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato che, agli effetti del comma 4 dell'art. 300 cod. proc. pen., in relazione a misura applicata per un fatto di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovesse farsi riferimento alla pena di quattordici anni di reclusione irrogata in primo grado per tale condotta, e non alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione inflitta in secondo grado per il medesimo reato a titolo di aumento ex art 81 cpv. cod. pen. rispetto ad altro e più grave reato, oggetto di condanna in secondo grado in riforma di pronuncia assolutoria e poi di annullamento con rinvio nel successivo giudizio di legittimità).

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)