Sez. 2, Sentenza n. 23559 del 14/05/2014 Cc. (dep. 05/06/2014) Rv. 259813 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna per reati avvinti dalla continuazione - Decorso del termine - Criteri di computo - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, qualora la Corte di cassazione confermi la decisione di condanna di un imputato limitatamente al reato satellite, annullando con rinvio per il reato base, l'eventuale scadenza del termine di fase previsto per tale reato comporta, in relazione ad esso, l'obbligo di scarcerazione dell'imputato, mentre l'eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare per il reato satellite dovrà essere valutata, ai sensi dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., in relazione alla pena inflitta a titolo di aumento. Tuttavia, se la scarcerazione per il reato base non è stata ancora disposta, nonostante l'avvenuta scadenza del relativo termine, la misura applicata per il reato satellite non perde efficacia, ai sensi del predetto art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., anche se la sua durata si sia protratta per un tempo non inferiore all'entità della pena inflitta a titolo di aumento, in quanto, in questa ipotesi, in ragione della c.d. doppia conforme, e della necessaria futura modifica del trattamento sanzionatorio, l'unico termine da rispettare è quello previsto dagli artt. 303, comma quarto, e 304, comma sesto, cod. proc. pen. (Conf. sent. n. 23560/2014 e 23561/2014, non mass.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)