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Sez. 1, Sentenza n. 13270 del 05/10/2000 (Rv. 540768 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Obbligo di mantenere l'immobile nelle condizioni di servire all'uso convenuto - Sussistenza in relazione ai vizi dichiarati dal conduttore a sua conoscenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540768-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili per uso abitativo, l'obbligazione che incombe sul locatore di intervenire e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile nelle condizioni di servire all'uso convenuto non sussiste per i vizi dei quali il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza, accettando la cosa nelle condizioni in cui essa si trovava, salvo che il locatore non abbia assunto uno specifico impegno in tal senso, impegno del quale occorre che sia fornita la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)