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Sez. 1, Sentenza n. 37 del 07/01/1999 (Rv. 522013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di Pace - Cause di valore inferiore a lire due milioni - Giudizio di equità - Portata - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Limiti - Per violazione dei principi generali dell'ordinamento - Ammissibilità - Fattispecie in tema di erronea definizione quale meramente ordinatorio del termine di sessanta giorni a disposizione del Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione in tema di sanzioni per violazioni del codice della strada.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Allorché, decidendo nell'ambito di un giudizio di valore inferiore ai due milioni di lire, il giudice di Pace, investito di una opposizione avverso un ordinanza prefettizia ingiuntiva del pagamento di una somma in relazione ad una violazione del codice della strada, ritenga di natura ordinatoria il termine di 60 giorni concesso al Prefetto dall'art. 204 del codice della strada per l'emissione del provvedimento, ed ometta di applicare - invece - il principio dell'obbligo dell'osservanza del termine previsto per l'espletamento dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, egli non incorre semplicemente in una violazione di legge, ma viola un principio generale dell'ordinamento quale deve ritenersi quello contenuto nell'art. 2 citato. Ne consegue che la relativa pronuncia si rende suscettibile di ricorso per Cassazione, pur se riguardante un giudizio di equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)