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Sez. 1, Sentenza n. 5936 del 15/06/1999 (Rv. 527518 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Provvedimento sanzionatorio pecuniario - Disciplina dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - Termine per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi - Assenza di previsione da parte della legge o del regolamento e mancanza di determinazione da parte della P.A. - Termine di trenta giorni previsto dal suddetto art. 2 - Applicabilità - Sussistenza - Inosservanza - Deduzione con l'atto di opposizione avverso il provvedimento - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527518-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso in violazione del termine di trenta giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento, nonché di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della Pubblica Amministrazione interessata con apposito provvedimento, non può essere considerato inesistente, ma è affetto da violazione di legge, la cui sussistenza non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione avverso di esso proposto, ma deve essere dedotta fra i motivi dell'atto di opposizione (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993 in un caso nel quale la violazione del suddetto termine era stata dedotta - come fattispecie integrante la sua inesistenza - per la prima volta in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, proposto avverso il decreto di rigetto dell'opposizione contro il provvedimento irrogativo della sanzione, emesso dalla corte d'appello ai sensi del quarto comma dello stesso art. 145).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Decr. Minist. 23/03/1992 num. 304, Decr. Minist. 08/06/1993 num. 299, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)