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Sez. 1, Sentenza n. 5617 del 08/06/1999 (Rv. 527175 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Impugnazione - Limiti - Principio costituzionale della natura personale e soggettiva della responsabilità - Violazione - Censurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527175-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Contrasta con i principi costituzionali sulla natura personale e soggettiva della responsabilità (così come ricostruiti nella sent. 21 aprile 1993 n. 180 della Corte Costituzionale) la previsione di un automatismo tra assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste e condanna del querelante al rimborso delle spese; pertanto - poiché avverso le sentenze del giudice di pace il cui valore non ecceda i due milioni è ammissibile il ricorso per cassazione per "errores in procedendo" e per quegli "errores in iudicando" consistiti in violazione dei limiti costituiti dalle norme della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento - è censurabile in sede di legittimità la decisione assunta secondo equità, che, condanni al rimborso delle spese il querelante per il solo fatto dell'assoluzione del querelato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)