Sez. 3, Sentenza n. 6617 del 22/05/2000 (Rv. 536754 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Responsabilità della P.A. - Presupposti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente occorre che questo sia e si manifesti come esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito del servizio al quale il dipendente è addetto. Consegue, che siffatta riferibilità deve ritenersi esclusa nel caso di attività strettamente personale del dipendente, estranea ai fini istituzionali, e non collegata neppure con nesso di occasionalità necessaria con le attribuzioni affidate (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il collegamento con l'attività d'istituto e con i fini istituzionali della P.A., relativamente al comportamento di un agente di P.S. consistente nell'imprudente uso dell'arma in un colloquio del tutto privato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)