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Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 29/12/2011 (Rv. 621066 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Riferibilità della condotta alla p.a. - Rapporto di occasionalità necessaria tra condotta del dipendente causativa del danno e funzioni esercitate dallo stesso - Configurabilità - Ferimento di un collega da parte di agente di polizia per imperito maneggio dell'arma d'ordinanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621066-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

La P.A. risponde del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di occasionalità necessaria, e quest'ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all'Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell'agente. (In applicazione di tale principio. la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso il suddetto nesso di occasionalità necessaria in un caso in cui un agente della polizia penitenziaria, mostrando ai colleghi il funzionamento di una pistola d'ordinanza all'interno dell'alloggio di servizio, aveva fatto inavvertitamente partire un colpo ferendo uno dei colleghi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)