Sez. 5, Sentenza n. 39431 del 19/11/2025 Ud. (dep. 05/12/2025) Rv. 289071-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Utilizzo del cd. "metodo mafioso" - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il "metodo mafioso" non può essere desunto unicamente dalle modalità di reazione della vittima, che può costituire indicatore dell'intensità intimidatoria dell'azione posta in essere, essendo comunque necessario verificare l'effettivo ricorso, da parte dell'agente, ad una condotta oggettivamente idonea ad esercitare sulle vittime del reato la particolare pressione psicologica evocata dalla norma.
Cod. Pen. art. 416 bis n. 0.1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)