Sez. 2, Sentenza n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. 22/04/2025) Rv. 287947-02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. - Soggetto già condannato per associazione di tipo mafioso - Evocazione di un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo – Necessità - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
In tema di estorsione, la configurabilità, nei confronti di soggetto già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, dell'aggravante dell'utilizzo di metodologia mafiosa richiede la dimostrazione che sia stato, chiaramente e inequivocabilmente, evocato un collegamento con la forza intimidatrice del vincolo associativo, desumibile dalle modalità dell'azione, che devono essere tali da incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale e non del singolo agente, sussistendo, solo in tal caso, sia la minaccia, quale elemento costitutivo dell'estorsione, sia l'intimidazione, richiamante il collegamento con il sodalizio mafioso.
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)