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Sez. 2, Sentenza n. 36115 del 27/06/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 271004 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale del metodo mafioso - Collegamento notorio con contesti di criminalità organizzata - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271004-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile laddove la richiesta economica di natura estorsiva, seppure formulata in maniera implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all'attività estorsiva, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità della indebita richiesta economica ad altri contesti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso in relazione all'indebita richiesta economica di dare "una mano", proveniente da un criminale che la vittima ben conosceva essere inserito all'interno della locale cosca mafiosa).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)