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Sez. L, Sentenza n. 476 del 19/01/1984 (Rv. 432709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMMISSIONE DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMMISSIONE DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La circostanza che il lavoratore subordinato si renda autore di un fatto costituente reato, anche se si tratti di delitto, non è di per sè sufficiente a determinarne il licenziamento per giusta causa, essendo per contro necessario accertare in concreto se di questa sussistano tutti gli elementi caratterizzanti ex art. 2119 cod. civ. e non potendosi trascurare la differenza tra i distinti rapporti giuridici costituiti dalla norma penale e da quella civilistica, l'una istitutiva di una soggezione a tutela di interessi generali, ancorché correlati ad eventuali interessi particolari di parti lese private, l'altra fonte di soggezione particolare, sulla base del rapporto di lavoro volontariamente costituito dalle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)