Sez. L, Sentenza n. 6869 del 21/11/1986 (Rv. 448971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ATTO DI VIOLENZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD AGGRESSIONE FISICA AVVENUTA FUORI DELL'AZIENDA MA CONNESSA A MOTIVI DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ATTO DI VIOLENZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD AGGRESSIONE FISICA AVVENUTA FUORI DELL'AZIENDA MA CONNESSA A MOTIVI DI LAVORO.*
Un atto di violenza del lavoratore, ancorché realizzato fuori dell'ambito aziendale, può costituire giusta causa di licenziamento quando sia connesso a motivi di lavoro e tale da riflettersi negativamente nell'ambiente di lavoro, scuotendo la serenità del rapporto di colleganza fra i dipendenti e del rapporto di collaborazione di questi con l'imprenditore. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva considerato giusta causa di licenziamento l'aggressione fisica - avvenuta fuori dell'azienda - ai danni di un compagno di lavoro, cui l'aggressore imputava - pretendendone la ritrattazione - di averlo segnalato come l'autore di danni a macchinari aziendali). (V 6317/85, mass n 443411; (V 4135/85, mass n 441659; (V 43/80, mass n 403419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)