Sez. 6, Sentenza n. 1400 del 22/10/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261799 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale - Censurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)