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Sez. L, Sentenza n. 8598 del 16/07/1992 (Rv. 478191 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Mance corrisposte ai lavoratori con continuità e abitualità - Natura retributiva - Condizioni - Accordo di inclusione solo parziale degli importi delle mance negli istinti retributivi - Validità - Fattispecie relative alle mance dei croupiers di una casa da gioco.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478191-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità

Le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità, in determinati settori della vita sociale, possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale (individuale o collettivo) determini, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti debbano in tutto o in parte essere considerati integrativi della retribuzione, con i conseguenti effetti in relazione alle vicende del rapporto; è pertanto valido l'accordo che prevede l'inclusione solo parziale degli importi delle mance ricevute dai lavoratori nella base di calcolo di istituti retributivi, ivi compresa l'indennità di anzianità. (Nella specie la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha escluso la computabilità di una quota forfettizzata delle mance dei "croupiers" di una casa da gioco, ai fini del calcolo dell' indennità di anzianità, per il quale un accordo aziendale stabiliva una base retributiva convenzionale omnicomprensiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)