Sez. L, Sentenza n. 9538 del 01/07/2002 (Rv. 557645 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità - Natura retributiva - Condizioni - Fattispecie relativa a mance elargite dai giocatori ai croupiers del casino.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
Le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità, in determinati settori della vita sociale, possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale (individuale o collettivo) determini, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti debbano in tutto o in parte essere considerati integrativi della retribuzione, con i conseguenti effetti in relazione alle vicende del rapporto; è pertanto valido l'accordo che prevede l'inclusione solo parziale degli importi delle mance ricevute dai lavoratori nella base di calcolo di istituti retributivi, ivi compresa l'indennità di anzianità. Pertanto, con riguardo alle mance elargite dai giocatori vincenti ai croupiers del casinò di Sanremo, la natura retributiva delle stesse si desume dalla circostanza che esse, in base alla contrattazione collettiva relativa ai dipendenti del casinò, vengono ripartite tra tali dipendenti da apposito organismo del casinò, la c.d. commissione punto mance, all'evidente scopo di distribuire un elemento considerato di natura continuativa, anche se variabile quanto alla misura, connesso al tipo di attività praticata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)