Sez. L, Sentenza n. 12007 del 08/08/2003 (Rv. 565831 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Ripartizione delle mance elargite dai clienti tra i croupiers e il Comune datore di lavoro - Previsione contenuta nel contratto collettivo - Mancanza di un uso normativo - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
Poiché il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2078 cod. civ., è regolato in primo luogo dalle norme di legge, quindi dal contratto collettivo e infine, solo in mancanza di entrambe queste fonti, dagli usi, qualora il contratto collettivo che regola i rapporti tra i croupiers di un casinò municipale e il Comune datore di lavoro preveda la ripartizione delle mance tra croupiers e datore di lavoro, non rileva, ai fini di sostenere l'illegittimità della ripartizione stessa, il fatto che essa non costituisca uso normativo ma semplice uso negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)